Art. 11
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di autotrasportatore
1. E' istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che
sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di
merci o persone su strada. Il Registro e' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. Il Registro e' composto di due sezioni separate:
1. la prima, denominata sezione imprese e gestori, contiene
almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d)
del regolamento (CE) 1071/2009;
2. la seconda, denominata sezione sanzioni, contiene almeno i
dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere e) ed f) del
regolamento (CE) 1071/2009.
3. L'accesso alla sezione imprese e gestori per la consultazione
dei dati e' reso disponibile al Comitato centrale per l'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298, per lo svolgimento delle funzioni di competenza,
ed e' pubblico, previo adempimento degli obblighi fissati con
provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
4. Con separati decreti del Capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i dati da inserire nel
Registro di cui al comma 1, fissati i termini e le modalita' di
inserimento dei dati, le autorita' competenti a questo fine e quelle
autorizzate ad accedere al Registro.
5. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, comma 2, del regolamento
(CE) 1071/2009, fino al 31 dicembre 2015, nella sezione sanzioni del
Registro sono inserite solo le infrazioni piu' gravi di cui
all'allegato IV del medesimo regolamento, per le quali e' stata
inflitta una sanzione o condanna definitiva.
6. Ai fini dell'interconnessione dei Registri elettronici nazionali
in tutta l'Unione europea (ERRU), a decorrere dal 1° gennaio 2013 o
da altra data fissata dalle autorita' dell'Unione europea, di cui
all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009, si
considerano solamente i dati minimi di cui al citato articolo 16,
paragrafo 1, lettere da a) ad f).
7. Il Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge tale
funzione anche in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi .