Art. 12
Disposizioni finali e transitorie
1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto
stradale e l'intermodalita', disciplina gli eventuali ulteriori
profili amministrativi e procedurali, anche non compresi negli
articoli che precedono, che si rendessero necessari per la compiuta
applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del presente
decreto, nonche' in funzione dell'eventuale coordinamento con la
normativa nazionale vigente.
2. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011,
vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di
cui all'articolo 11, sezione imprese e gestori, i dati contenuti
negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma 2,
punto 1, del citato articolo, sia per le imprese di trasporto di
persone su strada autorizzate all'accesso al mercato, sia per le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi
autorizzate all'accesso al mercato e iscritte all'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura
del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di
verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle
imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria
all'esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla
verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento
(CE) n. 1071/2009 e possono essere ammesse, sempre in via
provvisoria, al mercato del trasporto internazionale anche nel caso
in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) impresa gia' dispensata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive
modificazioni;
b) impresa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale
28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una valutazione positiva per
l'esercizio dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla
Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e
il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi;
c) impresa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale
28 aprile 2005, n. 161, gia' rientranti nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n.
198, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che
le disposizioni vigenti in materia di trasporti internazionali
prevedano il regime della licenza comunitaria o il rilascio
dell'autorizzazione internazionale.
4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi
prive di idoneita' finanziaria e professionale, nonche' le restanti
imprese di trasporto su strada gia' in attivita', comprese le imprese
precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, devono
chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2, dimostrando
il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, secondo le
procedure ed i termini stabiliti con provvedimento del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
- Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, che prevedera', ove possibile, il
ricorso anche a autocertificazioni o a dichiarazioni sostitutive di
atto notorio dell'impresa e del gestore dei trasporti. Qualora
risultasse che i requisiti non sono soddisfatti entro i termini
stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa viene cancellata dal
Registro di cui all'articolo 11, con conseguente cancellazione
dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, quindi, con la
conseguente cessazione dell'attivita' e con la perdita dei requisiti
per l'accesso al mercato.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la
verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della
professione di trasportatore su strada, di cui all'art. 3, comma 1
del presente decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla
data a partire dalla quale si applica il predetto regolamento.
6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, fino al
pieno esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4
giugno 2010, n. 96, ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009"), s'intendono applicabili le sanzioni,
connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste
dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.