Art. 3
Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su
strada
1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione,
le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:
a) dimostrare o aver dimostrato l'onorabilita', l'idoneita'
professionale e quella finanziaria, secondo quanto disciplinato dal
presente decreto, con l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile,
nonche', nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o
aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o
aver dimostrato i requisiti di onorabilita', idoneita' professionale
e finanziaria, nonche' il requisito di stabilimento secondo quanto
disciplinato dal presente decreto.
3. Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, entro
trenta giorni, alle autorita' competenti la perdita di uno o piu' dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2.