Art. 5
Requisito di stabilimento
1. Il requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 e' soddisfatto con le modalita'
stabilite con decreto del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione
Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da
emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Tale provvedimento indica, tra l'altro, i documenti da
conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, come definita
dall'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1071/2009
nonche' le caratteristiche che deve avere la sede operativa come
definita dalla lettera c) del citato articolo e le modalita' di
dimostrazione del possesso delle stesse.