Art. 6
Requisito dell'onorabilita'
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (CE) 1071/2009, per le imprese di trasporto su strada il
requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto,
oltre che dal gestore dei trasporti di cui all'articolo 4:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni
altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di
persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai
collaboratori dell'impresa familiare;
d) dall'impresa, in quanto applicabile.
2. Con riferimento alla normativa nazionale, in attesa
dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4
giugno 2010, n. 96 ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto,
nei settori elencati dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) 1071/2009, non sussiste, o cessa di sussistere, il
requisito dell'onorabilita' in capo al soggetto che si trovi nelle
condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
22 dicembre 2000, n.395 e s.m.i.. In tali casi trovano applicazione i
commi da 3 a 9 del medesimo articolo.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia
alle norme da emanarsi ai sensi della delega di cui all'art. 3 della
legge 4 giugno 2010, n. 96.