Art. 7
Requisito dell'idoneita' finanziaria
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto su strada e'
tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneita'
finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalita':
a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al
registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che,
sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali,
l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori
all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;
b) attestazione rilasciata da una o piu' banche, da compagnie di
assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti
nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilita'
professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7
paragrafo 1;
Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato
le attestazioni di cui al presente comma hanno l'obbligo di
comunicare in forma scritta all'autorita' competente, entro il
termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni
fatto che determini diminuzione o perdita della capacita' finanziaria
attestata