Art. 8
Requisito della idoneita' professionale
1. Per l'impresa di trasporto su strada, ai sensi dell'articolo 3,
commi 1 e 2, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente
se esso e' posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai
sensi dell'articolo 4, al fine di dirigere l'attivita' di trasporto.
2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste nel possesso
della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1, parte 1,
del regolamento (CE) 1071/2009 ed e' accertato con il superamento
dell'esame scritto di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento,
che si compone di due prove:
a) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con
quattro opzioni di risposta;
b) esercizi scritti e studi di casi.
Il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta e' composto
per il 60 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla
lettera a) e per il 40 per cento dai punti conseguiti per la prova di
cui alla lettera b). Per l'insieme delle prove i candidati devono
ottenere una media di almeno il 60 per cento del punteggio
complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti, rispetto
al punteggio massimo totalizzabile per ciascuna prova, non deve
essere inferiore al 50 per cento per la prova di cui alla lettera a)
ed al 40 per cento per la prova di cui alla lettera b).
3. Possono partecipare alle prove di esame le persone, maggiori
d'eta', non interdette giudizialmente e non inabilitate, che abbiano
assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di
formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle
strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
4. Gli esami scritti per l'idoneita' professionale sono organizzati
e certificati dalle amministrazioni provinciali competenti per la
residenza anagrafica o per l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero, ovvero per la residenza normale del candidato.
5. Le persone che non abbiano assolto all'obbligo scolastico o
superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado possono
richiedere alla provincia di partecipare alla prova d'esame senza
aver frequentato un corso di formazione preliminare qualora nel
territorio della stessa provincia, individuata ai sensi del comma 4,
non sia stato attivato un corso di formazione preliminare nei nove
mesi che precedono la richiesta di partecipazione alle prove d'esame.
6. I titolari di un attestato di idoneita' professionale devono
frequentare un corso di formazione periodica ogni dieci anni,
organizzato dagli stessi organismi previsti al comma 3. I titolari di
attestato di idoneita' professionale che non abbiano diretto
un'impresa di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti, prima
di poter essere designati come gestore, alla medesima tipologia di
formazione.
7. Il requisito di idoneita' professionale e' dimostrato mediante
l'esibizione dell'attestato di cui all'Allegato III del regolamento
(CE) n. 1071/2009, rilasciato dalle Province.
8. Con separati provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le
modalita' per autorizzare gli organismi di cui al comma 3, i quesiti
degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di cui ai commi 3
e 6.
9. I quesiti degli esami di cui al comma 2 sono predisposti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
10. Coloro che risultino titolari di attestato di idoneita'
professionale per i trasporti internazionali, possono continuare a
svolgere l'attivita' di gestore per imprese che operano sia in ambito
nazionale che internazionale. Qualora siano titolari di attestato
rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada esclusivamente in
ambito nazionale, ai fini dell'esercizio dell'attivita' in ambito
internazionale e' necessario dimostrare il superamento dell'esame per
il requisito dell'idoneita' professionale, ovvero la titolarita' di
attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali.