Art. 9
Autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su
strada
Autorita' competente
1. Le imprese di trasporto su strada devono essere debitamente
autorizzate ai fini dell'esercizio della professione, ai sensi
dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009.
2. L'autorizzazione per l'esercizio della professione e' rilasciata
dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per
territorio in relazione alla sede principale dell'impresa
richiedente, per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste
individuati con proprie disposizioni.
3. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede alla
ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione
all'esercizio della professione, nonche' al rilascio e, in esito ai
controlli, all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca
dell'autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneita' del
gestore dei trasporti.
4. L'Ufficio della motorizzazione civile competente, per quanto
riguarda le imprese di trasporto di merci su strada per conto di
terzi, verifica preliminarmente la regolare iscrizione dell'impresa
richiedente all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto dal
Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298. L'iscrizione all'Albo
presuppone l'avvenuto accertamento e la vigilanza sulla sussistenza e
la permanenza dei requisiti di onorabilita', idoneita' finanziaria e
professionale, da parte delle amministrazioni provinciali o degli
altri enti previsti dalla normativa vigente, competenti in base alla
sede principale del richiedente l'autorizzazione, e che provvedono
alla tenuta degli albi provinciali.
5. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede
direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per
l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su
strada, nonche' per l'accertamento e la vigilanza del requisito di
stabilimento e di quello di cui all'articolo 2, comma 227, della
legge 24 dicembre 2007, n.244, per le imprese di trasporto di merci
su strada per conto di terzi, e agli adempimenti per il rilascio
dell'autorizzazione.
6. L'iscrizione dell'impresa nel registro elettronico nazionale
delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 11 del
presente decreto comporta l'autorizzazione per l'esercizio della
professione.
7. I controlli sulla permanenza in capo all'impresa di trasporto su
strada dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni.
8. I procedimenti amministrativi per l'attuazione di quanto
previsto nel presente articolo ed i relativi termini sono definiti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.
9. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di merci su
strada per conto di terzi dovra' immettere in circolazione, ai sensi
degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o piu' veicoli a
motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonche', ove del caso, veicoli
rimorchiati, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione
o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata
all'ufficio competente secondo quanto previsto dal citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285. Con una copia semplice della carta
di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa
documentera' l'acquisizione al citato Albo degli autotrasportatori,
ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attivita' al Registro
delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria
e dell'artigianato. Quando il veicolo o i veicoli a motore immessi in
circolazione siano in disponibilita' solamente con contratto di
locazione senza conducente o di comodato senza conducente, la durata
del contratto, almeno per il primo veicolo, non puo' mai essere
inferiore a due anni. Ove l'impresa, successivamente all'inizio
dell'attivita', si trovasse ad esercitare solo con uno o piu'
autoveicoli acquisiti in disponibilita' con contratto di locazione
senza conducente o con comodato senza conducente, per almeno un
veicolo tale contratto non potra' avere durata inferiore a due anni.
Nel caso dei veicoli destinati alla costituzione e conservazione
della massa di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre
2007, n.244, qualora l'impresa abbia effettuato l'accesso al mercato
mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 80 tonnellate, la disponibilita' tramite
locazione o comodato non e' ammessa. Non e' mai ammessa
l'acquisizione di veicoli in disponibilita' tramite contratto di
locazione con conducente o di comodato con conducente.
10. Con la stessa procedura del comma 9, primo periodo, e nel
rispetto delle medesime condizioni di cui ai periodi quarto, quinto e
sesto del citato comma, sono immessi in circolazione i veicoli per il
trasporto merci su strada per conto di terzi acquisiti in
disponibilita' da tutte le imprese all'uopo autorizzate.
11. Le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a
motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e dall'articolo 84 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, ai fini dei controlli previsti dall'articolo 12
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono tenute a
recare a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli
Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale
dell'impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche'
la tipologia di autorizzazione rilasciata.
12. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di persone
su strada, dovra' immettere in circolazione, ai sensi degli articoli
93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa
acquisizione del titolo legale per l'accesso al mercato presso
l'amministrazione o l'ente competente per la tipologia di servizio di
trasporto richiesta ed in funzione dell'autorizzazione conseguita,
uno o piu' veicoli a motore, tramite domanda di immatricolazione,
reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di
circolazione presentata all'ufficio competente. Con una copia
semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se
ottenuta, l'impresa documentera' l'acquisizione all'amministrazione
che ha rilasciato la autorizzazione per l'accesso al mercato, ai fini
della segnalazione dell'inizio delle attivita' al Registro delle
imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e
dell'artigianato. Con le stesse procedure sono immessi in
circolazione i veicoli per il trasporto di persone su strada
acquisiti in disponibilita' da tutte le imprese all'uopo autorizzate.
13. L'impresa puo' sospendere l'esercizio dell'attivita', anche per
indisponibilita' di veicoli a motore, per un massimo di due anni
consecutivi, decorsi i quali sara' automaticamente cancellata dal
registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.