Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del corrente art. 2, ed all'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, la base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Val di Cornia», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione. Sino a tale data i predetti vigneti potranno continuare a usufruire della denominazione medesima.