Art. 2 
 
  1. I soggetti  che  intendono  rivendicare  gia'  a  partire  dalla
vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Val  di
Cornia» provenienti da vigneti  aventi  base  ampelografica  conforme
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione  dei  medesimi  allo   schedario
viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del corrente  art.
2, ed all'art. 2 del disciplinare di produzione annesso  al  presente
decreto, la  base  ampelografica  dei  vigneti,  gia'  iscritti  allo
schedario viticolo per la denominazione di origine  controllata  «Val
di  Cornia»,  deve  essere  adeguata,  entro  la   decima   vendemmia
successiva alla data di pubblicazione del  presente  disciplinare  di
produzione. Sino a tale data i predetti vigneti potranno continuare a
usufruire della denominazione medesima.