Art. 4 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata  «Val
di  Cornia»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione. 
  2. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto
dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16  dicembre  2010,  i
codici di tutte le tipologie  di  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata «Val  di  Cornia»  sono  riportati  nell'allegato  A  del
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 novembre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari