Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Val
di Cornia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
2. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i
codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine
controllata «Val di Cornia» sono riportati nell'allegato A del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari