Art. 2 
 
  Le  offerte  degli  operatori  relative   alla   tranche   di   cui
all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le  ore
11 del giorno 29 novembre  2011,  con  l'osservanza  delle  modalita'
indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 agosto 2011. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.