Art. 4 
 
  Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e  nel  collocamento
supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  1°
dicembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e  con  corresponsione  di
dietimi d'interesse lordi  per  91  giorni.  A  tal  fine,  la  Banca
d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio  di
compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari  al  giorno
di regolamento. 
  Il versamento all'entrata del bilancio  statale  del  netto  ricavo
dell'emissione  e  relativi  dietimi  sara'  effettuato  dalla  Banca
d'Italia il medesimo giorno 1° dicembre 2011. 
  A fronte di tali versamenti, la Sezione  di  Roma  della  Tesoreria
Provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di  entrata  al
bilancio dello Stato,  con  imputazione  al  Capo  X,  capitolo  5100
(unita' di  voto  parlamentare  4.1.1),  articolo  3,  per  l'importo
relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo  3240  (unita'
di voto parlamentare 2.1.3),  articolo  3,  per  quello  relativo  ai
dietimi d'interesse dovuti, al lordo. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.