IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720,  riguardante  l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici; 
  Visto l'art. 2, quarto comma, della predetta legge n. 720 del 1984,
che stabilisce che, con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  tesoro,  si  provvede  alle
occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse  alla
legge 720/1984; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3
febbraio 1989, 29 agosto 1989, 2 luglio 1990, 14 settembre 1994 e  28
ottobre 1999, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali  n.
30 del 6 febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989,  n.  154  del  4
luglio 1990, n. 235 del 7 ottobre 1994 e n. 263 del 9 novembre  1999,
con i quali si e' provveduto  alla  modifica  delle  tabelle  A  e  B
annesse alla legge n. 720 del 1984; 
  Visto che le risorse relative al fondo per il  piano  straordinario
per la rinascita economica e sociale della Sardegna, il fondo per  la
riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna ed il fondo per  il
piano  di  rinascita  regione  sarda  sono  confluite  nel  conto  di
tesoreria unica della Regione Sardegna  e,  pertanto,  e'  necessario
escluderli dalla tabella B; 
  Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, di riforma dell'ENEA, che ne
ha modificato la  denominazione  in  ente  per  le  nuove  tecnologie
l'energia e l'ambiente e l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
che ha soppresso l'ENEA ed istituito l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); 
  Considerato che la commissione di vigilanza sui fondi di  pensione,
istituita con decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  come
modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha  natura  pubblica  e
beneficia di contributi statali e, pertanto, e' necessario  inserirla
nella tabella A; 
  Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n.  559,  che  esclude
dalle norme  di  tesoreria  unica  la  riserva  fondo  lire  UNRRA  e
riconduce la gestione del fondo al bilancio statale e,  pertanto,  e'
necessario escluderla dalla tabella A; 
  Visto l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che istituisce
l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ora  Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
che ha natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza
pubblica e, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A; 
  Visto che il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre  1994,  n.  595,  ha  posto  in
liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e  che,
pertanto, e' necessario modificarne la denominazione nella tabella A; 
  Visto l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,  che  istituisce
l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  che  ha  natura
pubblica e flussi finanziari che interessano la  finanza  pubblica  e
che, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A; 
  Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1998, n. 353, che  prevede  la
soppressione dell'Ente per le scuole materne della  Sardegna  (ESMAS)
e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;  Visto  l'art.
29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha  previsto,
dal 1° luglio 1999, la fuoriuscita dei dipartimenti  e  altri  centri
con autonomia finanziaria e contabile delle Universita' dal regime di
tesoreria unica e, pertanto, e' necessario escluderli  dalla  tabella
A; Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha  istituito
il Museo storico della fisica e Centro di studi  e  ricerche  «Enrico
Fermi», assoggettato alla legge n. 720 del 1984 in quanto  ha  natura
pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto,
e' necessario inserirlo nella tabella A; 
  Visto l'art. 35  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che  ha
trasformato l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) in societa'
per azioni e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A; 
  Visto che ai sensi dell'art. 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
alcune gestioni governative ferroviarie, sono  state  trasformate  in
Societa' a responsabilita' limitata e che,  pertanto,  e'  necessario
considerare nella tabella A solamente quelle  che  non  hanno  subito
detta trasformazione; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), nonche' l'istituzione  di  organismi  pagatori
regionali  per  le  erogazioni  in  agricoltura   che   ha   previsto
l'inserimento dell'AGEA nella tabella B, nonche' l'inserimento  degli
organismi pagatori nella tabella A; 
  Visto che, ai sensi del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273,
l'Ente autonomo «La triennale di  Milano»  e'  stato  trasformato  in
fondazione di diritto privato e, pertanto, e'  necessario  escluderlo
dalla tabella A; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,  che
ha trasformato il Museo  nazionale  della  scienza  e  della  tecnica
«Leonardo da Vinci» in Milano, in fondazione di  diritto  privato  e,
pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A; 
  Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  29
settembre 1999, n. 381, il consorzio obbligatorio per l'impianto,  la
gestione e  lo  sviluppo  dell'area  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica della provincia di Trieste ha assunto la denominazione di
consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20  ottobre
1999,  n.  442,  l'Ente  mostra  d'oltremare  di  Napoli,  e'   stato
trasformato  in  societa'  per  azioni  e,  pertanto,  e'  necessario
escluderlo dalla tabella A; 
  Visto che l'Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte  in  Roma
e' stato trasformato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, in fondazione di diritto privato  e,  pertanto,
e' necessario escluderlo dalla tabella A; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, che
ha disposto l'incorporazione del Jockey club italiano, della Societa'
steeple chases  d'Italia,  dell'Ente  nazionale  corse  al  trotto  e
dell'Ente nazionale per il cavallo italiano nell'unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) e,  pertanto,  e'  necessario
escluderli dalla tabella A; 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  454,
che  modifica  la   denominazione   dell'Istituto   nazionale   della
nutrizione in Istituto nazionale di ricerca per  gli  alimenti  e  la
nutrizione; 
  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29  ottobre  1999,
n. 454, che ha previsto l'inserimento del consiglio per la ricerca  e
la sperimentazione in agricoltura nella tabella A; 
  Visto che, ai sensi del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
454, gli Istituti sperimentali agrari sono confluiti, a decorrere dal
1° gennaio 2004, nel consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (C.R.A.) e,  pertanto,  e'  necessario  escluderli  dalla
tabella A; 
  Visto il decreto del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 22 febbraio  2000  che  ha  affidato  la
gestione liquidatoria della cassa conguaglio zucchero all'ispettorato
generale per la liquidazione degli enti  disciolti  e,  pertanto,  e'
necessario escluderlo dalla tabella B; 
  Visto l'art. 66, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha incluso le regioni a statuto ordinario nella tabella A; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
ha previsto la non assoggettabilita' dell'Istituto di servizi per  il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) alle norme di cui alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e, pertanto,  e'  necessario  escluderlo  dalla
tabella A; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
marzo 2002, n. 80, che ha modificato la  denominazione  della  scuola
centrale tributaria in scuola superiore dell'economia e delle finanze
e ne ha previsto l'assoggettamento alle norme di tesoreria  unica  e,
pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002  n.  178,  che  ha
trasformato l'ANAS in societa' per azioni e, pertanto, e'  necessario
escluderla dalla tabella B; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003,  n.  138,  di  riordino
dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF),  che  ha  abrogato  il
decreto legislativo  23  luglio  1999,  n.  296,  con  il  quale  gli
osservatori astronomici ed astrofisici erano confluiti  nel  predetto
istituto, e, pertanto, e' necessario escludere  questi  ultimi  dalla
tabella A; 
  Visto il decreto legislativo 29 settembre  1999,  n.  381,  che  ha
istituito l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) nel
quale  sono   confluiti   l'istituto   nazionale   di   geofisica   e
l'osservatorio vesuviano e, pertanto, e' necessario escluderli  dalla
tabella A; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.  127,  di
riorganizzazione del consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che fa
confluire nel predetto ente di ricerca l'Istituto nazionale di fisica
della materia e l'Istituto nazionale di ottica  applicata  (INOA)  e,
pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, che ha previsto la trasformazione dell'Istituto  per  i  servizi
assicurativi del commercio estero (SACE) in societa'  per  azioni  e,
pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B; 
  Visto il decreto  legislativo  21  gennaio  2004,  n.  38,  che  ha
previsto  la  fusione  dell'Istituto  elettrotecnico   nazionale   G.
Ferraris e dell'Istituto di metrologia  Gustavo  Colonnetti  del  CNR
nell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)  e,  pertanto,
e' necessario escluderli dalla tabella A; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  che
incorpora la sezione speciale del  fondo  interbancario  di  garanzia
all'ISMEA e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
ottobre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275  del  23
novembre  2004,  che,  in  attuazione  dell'art.   23   del   decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di riorganizzazione del  Consiglio
nazionale delle ricerche, trasforma l'Istituto papirologico  Girolamo
Vitelli in struttura  scientifica  dell'universita'  degli  studi  di
Firenze e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre  2004,
n. 286, che trasforma l'Istituto nazionale di valutazione del sistema
dell'istruzione, gia' Centro europeo dell'educazione  trasformato  ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ora
abrogato, in  Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione  (INVALSI)  e,  pertanto,  e'
necessario modificarne la denominazione nella tabella A; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14  marzo  2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80,  l'Ente  nazionale  italiano  turismo  (ENIT)   ha   assunto   la
denominazione di Agenzia nazionale del turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  1°
dicembre  2005,  che  inserisce  l'Ente  nazionale  di  previdenza  e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)  nella  tabella
B; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
ottobre 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  5
dicembre 2005, che prevede il passaggio dell'Istituto superiore della
sanita' e dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero  dalla
tabella A alla tabella B; 
  Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio  2006,  n.  27,
che  ha  riordinato   l'Istituto   italiano   di   studi   germanici,
assoggettato alla legge n. 720 del 1984 in quanto ha natura  pubblica
e riceve trasferimenti dal  bilancio  dello  Stato  e,  pertanto,  e'
necessario inserirlo nella tabella A; 
  Visto l'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
esclude le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
ed aziende speciali ad esse collegate dal regime di  tesoreria  unica
e, pertanto, e' necessario escluderle dalla tabella A; 
  Considerato che l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), istituita ai  sensi  dell'art.
2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,  ha  natura
pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto,
e' necessario inserirla nella tabella A; 
  Visto l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo  sviluppo
dell'autonomia  scolastica  (ANSAS)  con  articolazione  centrale   e
periferica; 
  Visto l'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che ha soppresso ed accorpato nell'Agenzia nazionale per lo  sviluppo
dell'autonomia   scolastica   (ANSAS)   l'Istituto    nazionale    di
documentazione per l'innovazione e  la  ricerca  educativa  (INDIRE),
gia' Biblioteca pedagogica, trasformato  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto legislativo 20 luglio 1999,  n.  258,  ora  abrogato,  e  gli
Istituti  regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE),  gia'   Istituti
regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento  educativo
(IRRSSAE) trasformati ai sensi dell'art. 76 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e, pertanto, e' necessario  escluderli  dalla
tabella A ed inserire l'ANSAS; 
  Visto l'art. 1, comma 1025, della legge del 27  dicembre  2006,  n.
296, che sopprime il fondo centrale di garanzia per le  autostrade  e
ferrovie metropolitane, di cui all'art. 6 della legge  del  28  marzo
1968, n. 382, e successive modificazioni e, pertanto,  e'  necessario
escluderlo dalla tabella B; 
  Considerato che l'Automobil club d'Italia, il Consorzio del Ticino,
il Consorzio dell'Oglio e il Consorzio dell'Adda che non  beneficiano
di contributi statali sono stati  esclusi  dal  regime  di  tesoreria
unica e, pertanto, e' necessario eliminarli dalla tabella A; 
  Vista la legge regionale della Sardegna 29 maggio 2007, n.  2,  che
ha modificato la denominazione dell'Ente autonomo del  Flumendosa  in
Ente acque della Sardegna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, concernente il regolamento di  organizzazione  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali, che  ha  previsto  l'istituzione
sia di Istituti del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali
dotati di speciale autonomia che di Istituti centrali assoggettati al
regime di tesoreria unica e, pertanto, e' necessario includerli nella
tabella A; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che  ha  modificato  la  denominazione  dell'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali  in  Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali (Age.na.s.); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
gennaio 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  7
febbraio 2008,  che  ha  previsto  il  passaggio  della  Croce  rossa
italiana (CRI) dalla tabella A alla tabella B della legge n. 720  del
1984 ed ha inserito l'Istituto superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro e l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato nella tabella A; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20  agosto
2008, che ha inserito l'Agenzia industrie difesa nella tabella B; 
  Considerato che le Autorita' d'ambito di cui all'art. 74, comma  1,
lettera q), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  hanno
natura pubblica  e  flussi  finanziari  che  interessano  la  finanza
pubblica e, pertanto, e' necessario inserirli nella tabella A; 
  Visto  l'art.  28  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
ha previsto l'istituzione dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), con la contestuale soppressione  della
ridenominata Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i  servizi
tecnici (AP.A.T.), dell'Istituto nazionale  per  la  fauna  selvatica
(INFS)  e  dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica   e
tecnologica applicata al mare  (ICRAM)  e,  pertanto,  e'  necessario
inserire nella tabella A l'ISPRA ed escludere dalla tabella A l'APAT,
l'INFS e l'ICRAM; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  282  del  2
dicembre 2008, che ha inserito  l'Agenzia  per  la  diffusione  delle
tecnologie per l'innovazione nella tabella A; 
  Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo
2009, n. 36, che prevede l'inserimento nella tabella  A  dell'Agenzia
nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie,  istituita  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; 
  Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177,  concernente
il riordino del centro nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione che assume la denominazione di DigitPA e, atteso  che
l'Ente riveste natura giuridica di ente pubblico non economico  ed  i
relativi  flussi  finanziari  interessano  la  finanza  pubblica,  e'
necessario inserirlo nella tabella A; 
  Visto il decreto-legge 4  febbraio  2010,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.  50,  che  ha  istituito
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  e  ne  ha
previsto, all'art. 4, l'inserimento nella tabella A; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 21  maggio  2010,
che ha inserito l'Agenzia per  le  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale nella tabella A,  che,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011, n. 51,  ha
assunto, a decorrere dall'11 maggio 2011, la denominazione di Agenzia
per il terzo settore; 
  Visto l'art. 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che prevede la soppressione del Comitato per l'intervento nella Sir e
in settori ad alta tecnologia e, pertanto, e'  necessario  escluderlo
dalla tabella A; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che prevede  la  soppressione  dell'Istituto  di  previdenza  per  il
settore  marittimo  (IPSEMA)  e  dell'Istituto   superiore   per   la
prevenzione e la sicurezza del  lavoro  (ISPESL),  e  attribuisce  le
relative funzioni all'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e,  pertanto,   e'   necessario
escluderli, rispettivamente, dalla tabella B e dalla tabella A; 
  Visto l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122,  che  prevede  la  soppressione  dell'Istituto  postelegrafonici
(IPOST),  e  l'attribuzione  delle  relative  funzioni   all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e, pertanto, e'  necessario
escluderlo dalla tabella B; 
  Visto l'art. 7, comma 18, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che  prevede  la  soppressione  dell'Istituto  di  studi  e   analisi
economica (ISAE),  attribuendo  le  relative  funzioni  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Istituto nazionale di  statistica
(ISTAT) e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A; 
  Visto l'art. 7, comma 20, allegato 2, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, che prevede la soppressione della stazione sperimentale
per  l'industria,  dell'Ente  teatrale  italiano   (ETI),   dell'Ente
nazionale delle  sementi  elette  (ENSE)  e  dell'Istituto  nazionale
conserve alimentari, del centro  per  la  formazione  in  economia  e
politica dello sviluppo rurale di Portici e, pertanto, e'  necessario
escluderli dalla tabella A; 
  Visto l'art. 7, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che prevede la  soppressione  dell'Istituto  nazionale  per  studi  e
esperienze di architettura navale (INSEAN), e attribuisce le relative
funzioni al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e, pertanto,  e'
necessario escluderlo dalla tabella A; 
  Visto l'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che ha soppresso l'Istituto per il commercio con  l'estero  (ICE)  e,
pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B; 
  Visto l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che ha trasformato l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)
in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI); 
  Considerata la necessita' di distinguere gli enti  assoggettati  al
regime di tesoreria unica tradizionale di cui alla legge  29  ottobre
1984, n. 720, dagli enti assoggettati al regime  di  tesoreria  unica
mista previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.
279, come modificato dall'art. 77-quater del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, inseriti nel predetto  regime  dall'art.  8,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,  dall'art.
29, comma 9, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  dall'art.  66,
comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  dall'art.  1,  comma
988, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  dall'art.  77-quater,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Ravvisata l'opportunita' di modificare  le  tabelle  A  e  B  e  di
riproporre altresi' una stesura aggiornata e completa delle  suddette
tabelle che recepisca le  modifiche  sinora  introdotte  sia  in  via
legislativa che amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono
inseriti i seguenti enti: 
  a) Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture; 
  b) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  c) Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca; 
  d) Commissione di vigilanza sui fondi pensione; 
  e) DigitPA.