Art. 3 
 
  1. La decorrenza dell'entrata in vigore del  sistema  di  tesoreria
unica per gli enti di cui all'art. 1 e' fissata al 1°  gennaio  2012.
Detti enti dovranno provvedere al versamento, entro  il  31  dicembre
2011, nelle contabilita' speciali  infruttifere  che  saranno  aperte
presso  le  tesorerie   provinciali   dello   Stato   di   tutte   le
disponibilita' liquide detenute presso le aziende di credito. 
  2. Gli enti di cui al comma 1  dovranno  altresi'  provvedere  allo
smobilizzo dei titoli di loro proprieta' entro  il  31  gennaio  2012
disponendo il versamento del  ricavato  nelle  contabilita'  speciali
infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove  si  tratti  di  titoli
acquistati con fondi provenienti da  entrate  proprie.  Sono  esclusi
dallo smobilizzo i titoli previsti dal penultimo e dall'ultimo  comma
del decreto del Ministro del  tesoro  22  novembre  1985,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del  3  dicembre  1985,  e  i  titoli
concernenti  la  partecipazione  a  forme  societarie   previste   da
specifica normativa  o  assunte  in  relazione  al  perseguimento  di
finalita' istituzionali. 
  3.  Quanto  descritto  in  premessa  e'  elemento  costitutivo  del
presente decreto e ne e' parte integrante. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 novembre 2011 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             e Ministro dell'economia e delle finanze 
                                                Monti