IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6  maggio  2002,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2002,  n.  133,
recante disposizioni urgenti in  materia  di  sicurezza  personale  e
ulteriori misure per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno; 
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   concernente
"Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
con particolare riferimento agli articoli 3 e 4; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1998, emanato d'intesa con  il  Ministro  della  difesa,  concernente
disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo, per il  soccorso
di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  25
luglio 2008, concernente "Disciplina del trasporto aereo di Stato"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
settembre 2001, relativo agli ex Presidenti della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto l'accordo stipulato, ai sensi  dell'art.  15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e
dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare  le
modalita'  di  attuazione  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
luglio 2007 in materia di utilizzazione di aeromobili  di  Stato  per
ragioni di sicurezza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
gennaio 2008, concernente l'attribuzione della qualifica di  volo  di
Stato  ai  sensi  dell'art.  746,  quarto  comma,  del  codice  della
navigazione; 
  Ritenuta la necessita', nelle more dell'emanazione del  regolamento
attuativo dell'art. 3 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  di
assicurare  la  continuita'  del   supporto   del   trasporto   aereo
all'espletamento delle piu' elevate funzioni di Stato e  di  Governo,
alla sicurezza dello Stato,  nonche'  alla  tutela  dei  fondamentali
diritti alla salute, alla liberta' ed alla  sicurezza  personale  dei
cittadini mediante disposizioni transitorie coerenti con  il  dettato
della normativa primaria; 
  Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri specificamente delegato; 
 
                              E m a n a 
 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
           Trasporto aereo di Stato; tipologie e finalita' 
 
  1. In conformita' all'art. 3 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, in seguito "decreto-legge", il trasporto aereo di Stato fornisce
supporto all'espletamento delle  funzioni  istituzionali  delle  piu'
elevate autorita',  alla  tutela  della  sicurezza  nazionale  e,  in
conformita' agli articoli 2 e 32 della  Costituzione,  concorre  alla
protezione  dei  soggetti  esposti  a  minaccia  o   pericolo,   alla
salvaguardia della vita umana e della salute. 
  2. Nei confronti dei soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge, il trasporto aereo di  Stato  e'  sempre  disposto  in
relazione alla finalita' di conferire certezza nei tempi e  celerita'
nei trasferimenti per attendere piu' efficacemente  allo  svolgimento
dei compiti istituzionali e per garantire il livello di  sicurezza  o
il trattamento protocollare connesso al rango della carica rivestita.