Art. 11 
 
            Attribuzione della qualifica di volo di Stato 
 
  1. La qualifica di volo di Stato, per le  finalita'  ammesse  dalle
regolazioni  internazionali  in  materia  di  trasporto   aereo,   e'
attribuita ad aeromobili civili e militari secondo i criteri e con le
modalita' previsti dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 23 gennaio 2008, emanato  ai  sensi  dell'art.  746,
quarto comma, del codice della navigazione.