Art. 11 Attribuzione della qualifica di volo di Stato 1. La qualifica di volo di Stato, per le finalita' ammesse dalle regolazioni internazionali in materia di trasporto aereo, e' attribuita ad aeromobili civili e militari secondo i criteri e con le modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione.