Art. 12 Pubblicita' 1. I voli disposti ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, sono pubblicati mensilmente nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'indicazione della data di effettuazione, del soggetto destinatario e delle motivazioni. 2. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le necessarie disposizioni e detta ulteriori criteri e modalita' per l'effettuazione delle pubblicazioni di cui al comma 1.