Art. 12 
 
                             Pubblicita' 
 
  1. I voli disposti ai sensi dell'art. 2,  commi  3,  4  e  5,  sono
pubblicati  mensilmente  nel  sito  internet  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri con l'indicazione della data di effettuazione,
del soggetto destinatario e delle motivazioni. 
  2. Il  Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri adotta le necessarie disposizioni e detta ulteriori  criteri
e modalita' per l'effettuazione delle pubblicazioni di cui  al  comma
1.