Art. 3 
 
Trasporto aereo di Stato per finalita' di sicurezza e altre tipologie 
 
  1.  Il   trasporto   aereo   di   Stato   puo'   essere   disposto,
all'occorrenza, a supporto delle attivita' degli  Organismi  preposti
alla tutela della sicurezza nazionale, a richiesta  degli  Organi  di
vertice degli stessi; a tali casi si applica l'art. 9, ma i  relativi
documenti sono trattati con modalita'  adeguate  alla  classifica  di
sicurezza loro apposta. 
  2. Il trasporto aereo  di  Stato  puo'  essere  altresi'  disposto,
tenuto conto  dei  criteri  di  cui  all'art.  7,  per  finalita'  di
protezione  dei  soggetti  individuati  con  decreto   del   Ministro
dell'interno,  emanato  ai  sensi   dell'art.   1,   comma   2,   del
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n.  133,  sentito  il  Comitato  nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche'  per  altri  casi  su
disposizione  del  Sottosegretario   di   Stato   delegato,   sentita
l'Autorita' delegata a norma dell'art. 3 della legge 3  agosto  2007,
n. 124.