Art. 3 Trasporto aereo di Stato per finalita' di sicurezza e altre tipologie 1. Il trasporto aereo di Stato puo' essere disposto, all'occorrenza, a supporto delle attivita' degli Organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale, a richiesta degli Organi di vertice degli stessi; a tali casi si applica l'art. 9, ma i relativi documenti sono trattati con modalita' adeguate alla classifica di sicurezza loro apposta. 2. Il trasporto aereo di Stato puo' essere altresi' disposto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7, per finalita' di protezione dei soggetti individuati con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' per altri casi su disposizione del Sottosegretario di Stato delegato, sentita l'Autorita' delegata a norma dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.