Art. 4 Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza 1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, e' disposto, limitatamente all'ambito nazionale, in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita accertato dalla struttura sanitaria pubblica competente, quando sia stato verificato che non siano trasportabili con altri mezzi e non sussista, nel luogo ove si trovano, la possibilita' di fornire adeguata assistenza. 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di interventi sanitari da eseguire entro limiti di tempo assolutamente determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di materiale da trapianto o del personale sanitario che provvede al prelievo o all'impianto degli organi.