Art. 4 
 
      Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza 
 
  1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza, nel
rispetto dell'art. 32 della Costituzione, e' disposto,  limitatamente
all'ambito nazionale, in  favore  di  cittadini  italiani  gravemente
ammalati o traumatizzati, nei casi  di  imminente  pericolo  di  vita
accertato dalla struttura sanitaria pubblica competente,  quando  sia
stato verificato che non siano trasportabili con altri  mezzi  e  non
sussista, nel luogo  ove  si  trovano,  la  possibilita'  di  fornire
adeguata assistenza. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  in
caso di  interventi  sanitari  da  eseguire  entro  limiti  di  tempo
assolutamente  determinati  ed  improrogabili,  come  nel   caso   di
trapianti di organi, per il trasporto di materiale da trapianto o del
personale sanitario che provvede al  prelievo  o  all'impianto  degli
organi.