Art. 5 
 
           Trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie 
 
  1. Il trasporto aereo  di  Stato  per  ragioni  umanitarie  ha  per
destinatari  esclusivamente  i  cittadini  italiani,  dimoranti   nel
territorio della Repubblica o all'estero, che versino  in  situazioni
di grave pericolo connesse  ad  epidemie  o  altre  gravi  calamita',
qualora non siano disponibili altre modalita' di trasporto,  pubblico
o privato, idonee a soddisfare l'esigenza di trasferimento. 
  2. Il trasporto di cui al comma 1 e' effettuato, di norma, in  aree
europee o comprese nel bacino del Mediterraneo, avuto  riguardo  alle
caratteristiche tecniche degli aeromobili  dedicati  al  servizio  ed
alla sostenibilita' finanziaria dello stesso. 
  3. Resta salvo il trasporto disposto dalle autorita' competenti con
i  mezzi  dell'Aeronautica  militare  in  occasione   di   gravissime
emergenze umanitarie.