Art. 5 Trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie 1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie ha per destinatari esclusivamente i cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, che versino in situazioni di grave pericolo connesse ad epidemie o altre gravi calamita', qualora non siano disponibili altre modalita' di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza di trasferimento. 2. Il trasporto di cui al comma 1 e' effettuato, di norma, in aree europee o comprese nel bacino del Mediterraneo, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche degli aeromobili dedicati al servizio ed alla sostenibilita' finanziaria dello stesso. 3. Resta salvo il trasporto disposto dalle autorita' competenti con i mezzi dell'Aeronautica militare in occasione di gravissime emergenze umanitarie.