Art. 6 
 
               Ammissione al trasporto aereo di Stato 
 
  1. Sono ammessi  al  trasporto  aereo  di  Stato  esclusivamente  i
soggetti destinatari del volo e i componenti della delegazione  della
missione istituzionale indicati nella richiesta di  cui  all'art.  9;
sono  ammessi,  altresi',  estranei  alla   delegazione   accreditati
dall'Autorita'  titolare  del  volo   in   quanto   funzionali   allo
svolgimento della missione. 
  2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 e' ammessa la presenza  a
bordo, oltre che del  personale  sanitario  occorrente,  di  un  solo
accompagnatore della cui assistenza e'  attestata  la  necessita'  da
parte della Prefettura o della Rappresentanza diplomatica o consolare
competente  alla  trattazione  della  richiesta;  ove  il   trasporto
riguardi un minore puo' essere consentita, nei limiti della  capienza
dell'aeromobile impiegato, la presenza di entrambi i genitori.