Art. 6 Ammissione al trasporto aereo di Stato 1. Sono ammessi al trasporto aereo di Stato esclusivamente i soggetti destinatari del volo e i componenti della delegazione della missione istituzionale indicati nella richiesta di cui all'art. 9; sono ammessi, altresi', estranei alla delegazione accreditati dall'Autorita' titolare del volo in quanto funzionali allo svolgimento della missione. 2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 e' ammessa la presenza a bordo, oltre che del personale sanitario occorrente, di un solo accompagnatore della cui assistenza e' attestata la necessita' da parte della Prefettura o della Rappresentanza diplomatica o consolare competente alla trattazione della richiesta; ove il trasporto riguardi un minore puo' essere consentita, nei limiti della capienza dell'aeromobile impiegato, la presenza di entrambi i genitori.