Art. 7 
 
Criteri  generali  di  concessione  del  trasporto  aereo  di  Stato;
                              priorita' 
 
  1. Il trasporto aereo di  Stato  e'  disposto  secondo  criteri  di
economicita' e di impiego razionale delle  risorse,  previa  rigorosa
valutazione  dell'impossibilita',  dell'inopportunita'  o  della  non
convenienza dell'impiego di differenti modalita' di trasporto, ovvero
previa verifica delle  specifiche  esigenze  di  alta  rappresentanza
connesse alla natura della missione istituzionale supportata. 
  2. La valutazione  della  priorita'  e'  effettuata  dall'Autorita'
concedente tenuto conto della  disponibilita'  di  aeromobili,  delle
caratteristiche tecniche degli  stessi  e  dell'onerosita'  del  loro
impiego in rapporto alla rilevanza ed alla collocazione degli impegni
addotti  nella  richiesta,  nonche'  del  rango  protocollare   delle
Autorita' richiedenti.