Art. 7 Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato; priorita' 1. Il trasporto aereo di Stato e' disposto secondo criteri di economicita' e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilita', dell'inopportunita' o della non convenienza dell'impiego di differenti modalita' di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza connesse alla natura della missione istituzionale supportata. 2. La valutazione della priorita' e' effettuata dall'Autorita' concedente tenuto conto della disponibilita' di aeromobili, delle caratteristiche tecniche degli stessi e dell'onerosita' del loro impiego in rapporto alla rilevanza ed alla collocazione degli impegni addotti nella richiesta, nonche' del rango protocollare delle Autorita' richiedenti.