Art. 8 
 
                           Organizzazione 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce  il  centro
di riferimento per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria,
nonche' la sede di coordinamento  unitario  del  trasporto  aereo  di
Stato in ogni sua forma. 
  2. L'impiego degli aeromobili di Stato per le finalita' di cui alla
presente direttiva e' autorizzato esclusivamente dal  Sottosegretario
di Stato, specificamente delegato dal Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su segnalazione e  parere  del  Segretario  generale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  3. Nell'ambito  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per i voli di Stato, di  Governo  e
umanitari, di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° marzo 2011, costituisce la struttura generale di supporto
al Presidente  o  al  Sottosegretario  delegato,  operante  nell'area
funzionale della regolazione, del coordinamento,  dell'autorizzazione
e dell'effettuazione del trasporto aereo di Stato.