Art. 9 
 
        Richieste di concessione del trasporto aereo di Stato 
 
  1. Le richieste di concessione del trasporto aereo  di  Stato  sono
rivolte alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Segretariato
generale; esse sono dirette all'Ufficio  per  i  voli  di  Stato,  di
Governo e umanitari, che provvede alla trattazione istruttoria  e  le
inoltra, corredandole della documentazione a sostegno e  di  motivato
parere, per il tramite del  Segretario  generale,  all'autorizzazione
del Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri specificamente delegato. 
  2. Le richieste di cui al comma 1 sono in  ogni  caso  motivate  in
relazione alle specifiche finalita'  rispettivamente  previste  dalla
presente direttiva e recano l'attestazione, da parte degli organi  di
vertice dell'Amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di
cui  all'art.  7;  sono  altresi'  corredate   dall'indicazione   dei
componenti  della  delegazione  al  seguito  e  delle  altre  persone
eventualmente accreditate. 
  3. Le richieste dei voli nazionali sono presentate  con  almeno  48
ore  di  preavviso;  per  i   voli   con   destinazione   estera   le
Amministrazioni richiedenti, nel formare il programma della missione,
verificano, preventivamente, presso l'Ufficio per i voli di Stato, di
Governo e umanitari, i tempi tecnici necessari per l'ottenimento  dei
permessi di sorvolo,  specie  in  relazione  a  possibili  situazioni
d'area contingenti; le  predette  Amministrazioni  assicurano  che  i
passeggeri siano in possesso dei documenti personali per l'accesso al
Paese di destinazione e si siano premuniti  dei  visti  eventualmente
occorrenti. 
  4. Variazioni del programma  e  della  delegazione  definiti  nelle
richieste di cui  ai  commi  1  e  2  sono  consentite  soltanto  per
eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono  comunicate
immediatamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   per
l'autorizzazione. 
  5.  Gli  interventi  umanitari  connessi  ad  esigenze  di   natura
sanitaria  sono  effettuati  previa   valutazione   della   struttura
sanitaria pubblica competente, che certifica l'indispensabilita' e la
proficuita' del trattamento, nonche' l'impossibilita' di eseguirlo in
ambito locale o nazionale. 
  6. Le richieste dei voli di cui agli articoli 4 e 5 sono  formulate
dalle Prefetture e dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari, che
le corredano con la documentazione  di  cui  al  comma  5  e  con  un
motivato parere in merito alla concessione. 
  7. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, le  richieste
di  trasporto  sanitario  d'urgenza  sono  rivolte  dalle  Prefetture
all'Aeronautica  militare,   che   provvede   alla   loro   immediata
trattazione e ne da' successiva  comunicazione  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ai fini della ratifica.