Art. 9 Richieste di concessione del trasporto aereo di Stato 1. Le richieste di concessione del trasporto aereo di Stato sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale; esse sono dirette all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, che provvede alla trattazione istruttoria e le inoltra, corredandole della documentazione a sostegno e di motivato parere, per il tramite del Segretario generale, all'autorizzazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente delegato. 2. Le richieste di cui al comma 1 sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalita' rispettivamente previste dalla presente direttiva e recano l'attestazione, da parte degli organi di vertice dell'Amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 7; sono altresi' corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate. 3. Le richieste dei voli nazionali sono presentate con almeno 48 ore di preavviso; per i voli con destinazione estera le Amministrazioni richiedenti, nel formare il programma della missione, verificano, preventivamente, presso l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, i tempi tecnici necessari per l'ottenimento dei permessi di sorvolo, specie in relazione a possibili situazioni d'area contingenti; le predette Amministrazioni assicurano che i passeggeri siano in possesso dei documenti personali per l'accesso al Paese di destinazione e si siano premuniti dei visti eventualmente occorrenti. 4. Variazioni del programma e della delegazione definiti nelle richieste di cui ai commi 1 e 2 sono consentite soltanto per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione. 5. Gli interventi umanitari connessi ad esigenze di natura sanitaria sono effettuati previa valutazione della struttura sanitaria pubblica competente, che certifica l'indispensabilita' e la proficuita' del trattamento, nonche' l'impossibilita' di eseguirlo in ambito locale o nazionale. 6. Le richieste dei voli di cui agli articoli 4 e 5 sono formulate dalle Prefetture e dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari, che le corredano con la documentazione di cui al comma 5 e con un motivato parere in merito alla concessione. 7. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, le richieste di trasporto sanitario d'urgenza sono rivolte dalle Prefetture all'Aeronautica militare, che provvede alla loro immediata trattazione e ne da' successiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ratifica.