Art. 2 
 
  1. All'art. 5 del decreto  del  Ministro  dell'interno  3  novembre
2004, le parole «sei  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «otto
anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la  sostituzione  dei
dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo  le  vie
di  esodo  e  l'obbligo  di  garantire  il  mantenimento  della  loro
funzionalita' originale, di cui al predetto  art.  5,  anche  tramite
asseverazione di tecnico abilitato. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 dicembre 2011 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri