Art. 2
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre
2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto
anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei
dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie
di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro
funzionalita' originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite
asseverazione di tecnico abilitato.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2011
Il Ministro: Cancellieri