IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
«Nuovo Codice della strada» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del
nuovo Codice della strada», e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688, sulla
corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada
in materia di segnaletica  e  criteri  per  la  sua  installazione  e
manutenzione, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  28
dicembre 2000; 
  Vista la circolare del Ministero  dei  lavori  pubblici,  8  giugno
2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza  delle
strade»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002  di  approvazione  del
«Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002; 
  Vista  la  direttiva  2008/96/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  alla  gestione  della
sicurezza delle infrastrutture stradali; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n.  35,  di  attuazione
della direttiva  2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  5  agosto  2011,  n.  305,  di
attribuzione delle funzioni  ed  attivita'  individuate  nel  decreto
legislativo n. 35 del 2011  alle  strutture  ministeriali  che  hanno
relativa competenza in materia; 
  Attesa la necessita' di emanare entro la data del 19 dicembre  2011
il decreto ministeriale di individuazione delle misure  di  sicurezza
temporanee da applicarsi ai tratti di rete  stradale  interessati  da
lavori stradali ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua le misure di sicurezza  temporanee
da applicarsi ai tratti di rete stradale transeuropea interessati  da
lavori  stradali,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2   del   decreto
legislativo n. 35 del 2011. 
  2. Le modalita' attuative delle presenti disposizioni costituiscono
norme di principio per tutte le altre strade  non  appartenenti  alla
rete stradale trans europea.