IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo Codice della strada» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada», e successive modificazioni; Vista la direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688, sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000; Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, 8 giugno 2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade»; Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 di approvazione del «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002; Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305, di attribuzione delle funzioni ed attivita' individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia; Attesa la necessita' di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di individuazione delle misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale transeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 35 del 2011. 2. Le modalita' attuative delle presenti disposizioni costituiscono norme di principio per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale trans europea.