Art. 2 Misure di sicurezza temporanee e soggetti interessati 1. Gli enti gestori provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, agli articoli da 30 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed alla direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688. 2. Al fine di garantire il rispetto e l'uniformita' ai principi generali gia' applicati, si adottano quali misure di sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» approvato con il decreto ministeriale 10 luglio 2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.