Art. 2 
 
 
        Misure di sicurezza temporanee e soggetti interessati 
 
  1. Gli enti  gestori  provvedono  alla  installazione  di  adeguata
segnaletica, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 21  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, agli articoli da 30 a  43
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
ed alla direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688. 
  2. Al fine di garantire il rispetto  e  l'uniformita'  ai  principi
generali gia'  applicati,  si  adottano  quali  misure  di  sicurezza
temporanee  le  disposizioni  contenute  nel  «Disciplinare   tecnico
relativo agli schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» approvato con  il
decreto ministeriale 10 luglio 2002, che fornisce  schemi  ed  esempi
pratici  di  applicazione  delle  norme   inerenti   la   segnaletica
temporanea.