Art. 3 Attivita' ispettive ed autorita' competente 1. Le attivita' ispettive di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, comprendenti anche gli accertamenti sui possibili effetti sulla sicurezza del flusso di traffico derivanti dall'esecuzione dei lavori stradali, dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente art. 2. 2. Tali attivita' sono svolte sotto la responsabilita' della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale n. 305 del 2011. 2. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35 del 2011. Si applicano i casi di incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo. 3. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante le «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade» costituisce norma di riferimento anche per le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione del presente decreto.