Art. 3 
 
 
             Attivita' ispettive ed autorita' competente 
 
  1. Le attivita' ispettive di cui all'art. 6, comma  1  del  decreto
legislativo n. 35 del 2011, comprendenti anche gli  accertamenti  sui
possibili effetti sulla sicurezza del flusso  di  traffico  derivanti
dall'esecuzione dei  lavori  stradali,  dovranno  tener  conto  delle
disposizioni di cui al precedente art. 2. 
  2. Tali  attivita'  sono  svolte  sotto  la  responsabilita'  della
Direzione  generale  per  la   vigilanza   e   la   sicurezza   nelle
infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ai
sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale n. 305 del 2011. 
  2. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui
all'art. 4, comma 7 del  decreto  legislativo  n.  35  del  2011.  Si
applicano i casi di incompatibilita' di  cui  all'art.  4,  comma  7,
terzo periodo. 
  3. Fino all'adozione del decreto di cui all'art.  8,  comma  1  del
decreto legislativo n. 35 del 2011, la circolare  del  Ministero  dei
lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante le «Linee  guida  per
le  analisi  di  sicurezza  delle  strade»   costituisce   norma   di
riferimento anche per le modalita'  di  svolgimento  delle  ispezioni
volte ad assicurare la corretta applicazione del presente decreto.