Art. 5 
 
 
         Criteri per l'individuazione delle organizzazioni, 
                   degli enti e delle associazioni 
 
  1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui  all'art.
2  sono  promossi  ed  attuati  dal  Ministero   dell'Interno   anche
avvalendosi di: 
  a) organizzazioni internazionali  e  intergovernative  esperte  nel
settore dei rimpatri; 
  b) regioni; 
  c) enti locali, come definiti dall'art. 2 del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267 ; 
  d) associazioni iscritte nel  Registro  delle  persone  giuridiche,
istituito   presso    le    Prefetture,    operanti    nel    settore
dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri; 
  e) associazioni di promozione sociale,  di  cui  all'art.  2  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nei Registri di cui  all'art.
7 della medesima legge, operanti nel settore dell'immigrazione e  con
esperienza in materia di rimpatri; 
  f) associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 del  Testo
unico con esperienza in materia di rimpatri; 
  2. I soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  d),  e)  ed  f)  devono
documentare una comprovata esperienza almeno triennale  in  programmi
di rimpatrio e, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  f),
di collaborazione con i Paesi di destinazione. 
  3. Le associazioni  di  cui  alle  lettere  d),  e)  ed  f)  devono
documentare, altresi', una adeguata capacita' finanziaria commisurata
ai programmi da attuare.