Art. 5 Criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni 1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 2 sono promossi ed attuati dal Ministero dell'Interno anche avvalendosi di: a) organizzazioni internazionali e intergovernative esperte nel settore dei rimpatri; b) regioni; c) enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; d) associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri; e) associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della medesima legge, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri; f) associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 del Testo unico con esperienza in materia di rimpatri; 2. I soggetti di cui alle lettere a), d), e) ed f) devono documentare una comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio e, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), di collaborazione con i Paesi di destinazione. 3. Le associazioni di cui alle lettere d), e) ed f) devono documentare, altresi', una adeguata capacita' finanziaria commisurata ai programmi da attuare.