Art. 4 Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terra' conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n.1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche. Il "Direttore della Direzione II" firmera' gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie. Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli "Specialisti in titoli di Stato", come definiti dall'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.216.