Art. 4 
 
 
    Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione 
 
  Al fine di ridurre i rischi  connessi  ad  eventuali  inadempimenti
delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali  operazioni
saranno  concluse  solo  con  istituzioni  finanziarie   di   elevata
affidabilita'. 
  Nel valutare il merito del credito delle predette  istituzioni,  si
terra' conto della valutazione espressa dalle principali  agenzie  di
rating tra quelle  che  effettuano  una  valutazione  del  merito  di
credito ai sensi del Regolamento (CE) n.1060/2009  del  16  settembre
2009 e successive modifiche. 
  Il "Direttore della Direzione II"  firmera'  gli  accordi  relativi
alle  operazioni  di  ristrutturazione  attuate   con   le   medesime
istituzioni finanziarie. 
  Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso  anticipato
di  titoli  saranno  ammessi   a   partecipare   esclusivamente   gli
"Specialisti in titoli di Stato",  come  definiti  dall'art.  23  del
decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.216.