Art. 4 
 
 
                           Fondo rimpatri 
 
  1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
e'  istituito,  nell'ambito  della  missione   «Ordine   pubblico   e
sicurezza», un Fondo  rimpatri  finalizzato  a  finanziare  le  spese
connesse  al  rimpatrio  dei  cittadini  stranieri  rintracciati   in
posizione irregolare sul  territorio  nazionale  verso  il  paese  di
origine, ovvero di provenienza. 
  2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al
cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del precedente art. 1 affluisce, al netto  del  costo  del  documento
elettronico pari ad  euro  27,50,  al  «Fondo  rimpatri»  di  cui  al
precedente comma 1. 
  3.  La  restante  quota  del  gettito  conseguito   attraverso   la
riscossione del contributo di  cui  all'art.  1,  e'  riassegnata  ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno, come segue: 
    40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 
    30% alla  missione  «Amministrazione  generale  e  supporto  alla
rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza
del Dipartimento per le  politiche  del  personale  finalizzata  alle
attivita' di competenza degli Sportelli unici; 
    30% alla  missione  «Immigrazione,  accoglienza  e  garanzia  dei
diritti» di competenza del Dipartimento  per  le  Liberta'  civili  e
l'immigrazione  per  l'attuazione  del  Regolamento  sull'Accordo  di
integrazione previsto dall'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.