Art. 4 Fondo rimpatri 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza. 2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al precedente comma 1. 3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1, e' riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue: 40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici; 30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.