IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 della legge 13 luglio 1967, n. 584, concernente il riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione; Decreta: Art. 1. E' fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue, ai fini degli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue per trasfusione diretta o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.