Art. 4. 
 
  La  retribuzione  per  la  giornata  di  riposo  per  i  lavoratori
retribuiti non in misura fissa e' determinata con gli stessi  criteri
previsti per le festivita' nazionali. 
  Per   i   lavoratori   retribuiti   in   misura   fissa    mensile,
quadrisettimanale,  quindicinale,  bisettimanale  o  settimanale   la
retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la  retribuzione  fissa
rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6.