Art. 4. La retribuzione per la giornata di riposo per i lavoratori retribuiti non in misura fissa e' determinata con gli stessi criteri previsti per le festivita' nazionali. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6.