Art. 5. 
 
  I datori di lavoro che intendano avvalersi della facolta'  prevista
dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, numero 584, per  ottenere  il
rimborso  dell'importo  della  normale  retribuzione  corrisposta  ai
lavoratori dipendenti per la giornata di astensione dal lavoro di cui
al precedente articolo, debbono farne la domanda all'istituto, ente o
cassa per l'assicurazione contro le malattie al  quale  i  lavoratori
stessi sono iscritti. 
  Per i lavoratori iscritti alle casse di soccorso di  cui  al  regio
decreto  8  gennaio  1931,  n.  148,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni la domanda  di  cui  al  precedente  comma  deve  essere
inoltrata alle casse  stesse  anche  nel  caso  in  cui  le  medesime
provvedano  alla  sola  gestione  delle  prestazioni  economiche  per
malattia. 
  La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese  successivo
da quello in cui il lavoratore ha donato il sangue.