Art. 5. I datori di lavoro che intendano avvalersi della facolta' prevista dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, numero 584, per ottenere il rimborso dell'importo della normale retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per la giornata di astensione dal lavoro di cui al precedente articolo, debbono farne la domanda all'istituto, ente o cassa per l'assicurazione contro le malattie al quale i lavoratori stessi sono iscritti. Per i lavoratori iscritti alle casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni la domanda di cui al precedente comma deve essere inoltrata alle casse stesse anche nel caso in cui le medesime provvedano alla sola gestione delle prestazioni economiche per malattia. La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo da quello in cui il lavoratore ha donato il sangue.