Art. 7. Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovra' rilasciare al lavoratore stesso un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione.