Art. 7. 
 
  Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il
proprio sangue e la donazione, per motivi di  ordine  sanitario,  non
possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il
medico addetto al prelievo dovra' rilasciare al lavoratore stesso  un
certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora,  attestante  la
mancata o parziale donazione.