Art. 8. 
 
  Ai fini della  ripartizione  del  contributo  dello  Stato  di  cui
all'art. 3 della legge 13 luglio 1967, n. 584, gli istituti,  enti  o
casse per l'assicurazione obbligatoria contro  le  malattie  terranno
un'evidenza contabile di rimborsi effettuati ai datori di  lavoro  ai
sensi della legge predetta.