Art. 8. Ai fini della ripartizione del contributo dello Stato di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1967, n. 584, gli istituti, enti o casse per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie terranno un'evidenza contabile di rimborsi effettuati ai datori di lavoro ai sensi della legge predetta.