IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 
 
                           Di concerto con 
 
                      IL MINISTRO PER L'INTERNO 
 
  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
  Visto l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765; 
  Ritenuto  che  e'  necessario  definire,  per   zone   territoriali
omogenee, limiti inderogabili di  densita'  edilizia,  di  altezza,di
distanza  fra  i  fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi  tra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o  a
parcheggi, ai fini della formazione dei nuovi strumenti  urbanisticio
della revisione di quelli esistenti; 
  Visto il voto n. 381 espresso dal Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici in assemblea generale nelle adunanze del 27 febbraio, 6 e 14
marzo 1968; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani  regolatori
generali  e  relativi   piani   particolareggiati   o   lottizzazioni
convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma  di
fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle  revisioni
degli strumenti urbanistici esistenti.