IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
Di concerto con
IL MINISTRO PER L'INTERNO
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
Ritenuto che e' necessario definire, per zone territoriali
omogenee, limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza,di
distanza fra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanisticio
della revisione di quelli esistenti;
Visto il voto n. 381 espresso dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici in assemblea generale nelle adunanze del 27 febbraio, 6 e 14
marzo 1968;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori
generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di
fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni
degli strumenti urbanistici esistenti.