Art. 2. 
 
 
                     Zone territoriali omogenee 
 
  Sono considerate zone territoriali omogenee, ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: 
  A) le parti del territorio interessate da  agglomerati  urbani  che
rivestono  carattere  storico,  artistico  o  di  particolare  pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree  circostanti,  che
possono considerarsi  parte  integrante,  per  tali  caratteristiche,
degli agglomerati stessi; 
  B) le parti del territorio  totalmente  o  parzialmente  edificate,
diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le  zone
in  cui  la  superficie  coperta  degli  edifici  esistenti  non  sia
inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della  zona
e nelle quali la densita' territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq; 
  C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che risultino inedificate o nelle quali la edificazione  preesistente
non  raggiunga  i  limiti  di  superficie  e  densita'  di  cui  alla
precedente lettera B); 
  D) le parti del  territorio  destinate  a  nuovi  insediamenti  per
impianti industriali o ad essi assimilati; 
  E) le parti del  territorio  destinate  ad  usi  agricoli,  escluse
quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle  stesse  -
il  frazionamento   delle   proprieta'   richieda   insediamenti   da
considerare come zone C); 
  F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.