Art. 2.
Zone territoriali omogenee
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone
in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona
e nelle quali la densita' territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente
non raggiunga i limiti di superficie e densita' di cui alla
precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse
quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse -
il frazionamento delle proprieta' richieda insediamenti da
considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.