Art. 3.
Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui
all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in
misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da
insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie.
Tale quantita' complessiva va ripartita, di norma, nel modo
appresso indicato:
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e
scuole dell'obbligo;
B) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose,
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per
pubblici servizi (uffici p.t., protezione civile, ecc.) Ed altre;
C) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con
esclusione di fasce verdi lungo le strade;
D) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a
parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765) : tali aree - in
casi speciali potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione
degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa
dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare
corrispondano mediamente 25 mq. Di superficie lorda abitabile (pari a
circa 80 mc. Vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota
non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. Vuoto per pieno) per le
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse
con le residenze (negozi di prima necessita', servizi collettivi per
le abitazioni, studi professionali, ecc.).