Art. 4. 
 
 
Quantita'  minime  di  spazi  pubblici  o  riservati  alle  attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare  in  rapporto
agli  insediamenti  residenziali  nelle  singole  zone   territoriali
                              omogenee. 
 
  La quantita' minima di spazi - definita al precedente  articolo  in
via  generale  -  e'  soggetta,  per  le  diverse  zone  territoriali
omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite  in
rapporto alla diversita' di situazioni obiettive. 
  1  -  Zone  A):  l'amministrazione   comunale,   qualora   dimostri
l'impossibilita' - per mancata disponibilita' di aree idonee,  ovvero
per  ragioni  di  rispetto  ambientale  e   di   salvaguardia   delle
caratteristiche, della conformazione  e  delle  funzioni  della  zona
stessa - di raggiungere le quantita' minime di cui al precedente art.
3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni  dei
relativi servizi ed attrezzature. 
  2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilita'  -  detratti  i
fabbisogni comunque gia' soddisfatti -  di  raggiungere  la  predetta
quantita' minima di spazi su aree  idonee,  gli  spazi  stessi  vanno
reperiti  entro  i  limiti  delle  disponibilita'   esistenti   nelle
adiacenze immediate, ovvero su aree  accessibili  tenendo  conto  dei
raggi di influenza delle singole attrezzature e della  organizzazione
dei trasporti pubblici. 
  Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art.
3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno  computate,  ai  fini  della
determinazione  delle  quantita'  minime  prescritte   dallo   stesso
articolo, in misura doppia di quella effettiva. 
  3 - Zone C): deve  essere  assicurata  integralmente  la  quantita'
minima di spazi di cui all'art. 3. 
  Nei comuni per i quali  la  popolazione  prevista  dagli  strumenti
urbanistici non superi  i  10  mila  abitanti,la  predetta  quantita'
minima di spazio e' fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati  alle
attrezzature scolastiche di cui  alla  lettera  a)  dell'art.  3.  la
stessa disposizione si  applica  agli  insediamenti  residenziali  in
comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti,  quando
trattasi di nuovi complessi  insediativi  per  i  quali  la  densita'
fondiaria non superi 1 mc/mq. 
  Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale  con
particolari connotati naturali del territorio ( quali  coste  marine,
laghi,  lagune,  corsi  d'acqua  importanti;   nonche'   singolarita'
orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze  storico-  artistiche
ed archeologiche, la quantita' minima di spazio di cui  al  punto  C)
del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale  disposizione  non
si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali  di
interesse nazionale. 
  4 - Zone E):  la  quantita'  minima  e'  stabilita  in  mq.  6,  da
riservare complessivamente per le attrezzature ed i  servizi  di  cui
alle lettere A) e B) del precedente art. 3. 
  5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche  di  interesse
generale - quando risulti l'esigenza  di  prevedere  le  attrezzature
stesse - debbono essere previsti in misura  non  inferiore  a  quella
appresso  indicata  in  rapporto  alla  popolazione  del   territorio
servito: 
  1,5 mq/abitante per  le  attrezzature  per  l'istruzione  superiore
all'obbligo (istituti universitari esclusi); 
  1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 
  15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.