Art. 4.
Quantita' minime di spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto
agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali
omogenee.
La quantita' minima di spazi - definita al precedente articolo in
via generale - e' soggetta, per le diverse zone territoriali
omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in
rapporto alla diversita' di situazioni obiettive.
1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri
l'impossibilita' - per mancata disponibilita' di aree idonee, ovvero
per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle
caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona
stessa - di raggiungere le quantita' minime di cui al precedente art.
3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei
relativi servizi ed attrezzature.
2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilita' - detratti i
fabbisogni comunque gia' soddisfatti - di raggiungere la predetta
quantita' minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno
reperiti entro i limiti delle disponibilita' esistenti nelle
adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei
raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione
dei trasporti pubblici.
Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art.
3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della
determinazione delle quantita' minime prescritte dallo stesso
articolo, in misura doppia di quella effettiva.
3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantita'
minima di spazi di cui all'art. 3.
Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti
urbanistici non superi i 10 mila abitanti,la predetta quantita'
minima di spazio e' fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle
attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. la
stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in
comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando
trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densita'
fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con
particolari connotati naturali del territorio ( quali coste marine,
laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonche' singolarita'
orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico- artistiche
ed archeologiche, la quantita' minima di spazio di cui al punto C)
del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non
si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di
interesse nazionale.
4 - Zone E): la quantita' minima e' stabilita in mq. 6, da
riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui
alle lettere A) e B) del precedente art. 3.
5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse
generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature
stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella
appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio
servito:
1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore
all'obbligo (istituti universitari esclusi);
1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.