Art. 5.
Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi
e gli spazi pubblici destinati alle attivita' collettive, a verde
pubblico o a parcheggi
I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli
insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi
assimilabili compresi nelle zone d) la superficie da destinare a
spazi pubblici o destinata ad attivita' collettive, a verde pubblico
o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non puo' essere inferiore al
10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a
100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantita' minima di 80 mq. di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la meta' destinata a parcheggi (in
aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale
quantita', per le zone A) e B) e' ridotta alla meta' purche' siano
previste adeguate attrezzature integrative.