Art. 5. 
 
 
Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi
e gli spazi pubblici destinati alle  attivita'  collettive,  a  verde
                       pubblico o a parcheggi 
 
  I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765,  per  gli
insediamenti produttivi, sono definiti come appresso: 
  1) nei nuovi  insediamenti  di  carattere  industriale  o  ad  essi
assimilabili compresi nelle zone d)  la  superficie  da  destinare  a
spazi pubblici o destinata ad attivita' collettive, a verde  pubblico
o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non puo' essere  inferiore  al
10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; 
  2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a
100 mq. di superficie lorda di pavimento di  edifici  previsti,  deve
corrispondere la quantita' minima di 80 mq.  di  spazio,  escluse  le
sedi viarie, di  cui  almeno  la  meta'  destinata  a  parcheggi  (in
aggiunta a quelli di cui  all'art.  18  della  legge  n.  765);  tale
quantita', per le zone A) e B) e' ridotta alla  meta'  purche'  siano
previste adeguate attrezzature integrative.