Art. 7.
Limiti di densita' edilizia
I limiti inderogabili di densita' edilizia per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre
trasformazioni conservative, le densita' edilizie di zone e fondiarie
non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto
delle soprastrutture di epoca recente prive di valore
storico-artistico;
per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densita' fondiaria
non deve superare il 50% della densita' fondiaria media della zona e,
in nessun caso, i 5 mc./mq;
2) Zone B): le densita' territoriali e fondiarie sono stabilite in
sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle
esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantita'
minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.
qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per
singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono
ammesse densita' fondiarie superiori ai seguenti limiti:
7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di
adozione del piano.
Sono ammesse densita' superiori ai predetti limiti quando esse non
eccedano il 70% delle densita' preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densita' edilizia di zona risulteranno
determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli
articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonche'
dagli indici di densita' fondiaria che dovranno essere stabiliti in
sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non
sono posti specifici limiti.
4) Zone E): e' prescritta per le abitazioni la massima densita'
fondiaria di mc. 0,03 per mq.