Art. 7. 
 
 
                     Limiti di densita' edilizia 
 
  I limiti inderogabili di densita'  edilizia  per  le  diverse  zone
territoriali omogenee sono stabiliti come segue: 
  1) Zone A): 
  Per  le   operazioni   di   risanamento   conservativo   ed   altre
trasformazioni conservative, le densita' edilizie di zone e fondiarie
non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto
delle   soprastrutture   di   epoca   recente   prive    di    valore
storico-artistico; 
  per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la  densita'  fondiaria
non deve superare il 50% della densita' fondiaria media della zona e,
in nessun caso, i 5 mc./mq; 
  2) Zone B): le densita' territoriali e fondiarie sono stabilite  in
sede di formazione degli strumenti urbanistici  tenendo  conto  delle
esigenze igieniche, di decongestionamento urbano  e  delle  quantita'
minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5. 
  qualora  le  previsioni  di  piano  consentano  trasformazioni  per
singoli  edifici  mediante  demolizione  e  ricostruzione,  non  sono
ammesse densita' fondiarie superiori ai seguenti limiti: 
  7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti; 
  6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; 
  5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. 
  gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data  di
adozione del piano. 
  Sono ammesse densita' superiori ai predetti limiti quando esse  non
eccedano il 70% delle densita' preesistenti. 
  3) Zone C): i limiti di  densita'  edilizia  di  zona  risulteranno
determinati dalla combinata applicazione  delle  norme  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli  8  e  9,  nonche'
dagli indici di densita' fondiaria che dovranno essere  stabiliti  in
sede di formazione degli strumenti urbanistici, e  per  i  quali  non
sono posti specifici limiti. 
  4) Zone E): e' prescritta per le  abitazioni  la  massima  densita'
fondiaria di mc. 0,03 per mq.