Art. 8.
Limiti di altezza degli edifici
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A):
Per le operazioni di risanamento conservativo non e' consentito
superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener
conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche
strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino
ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non puo' superare
l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
2) Zone B):
l'altezza massima dei nuovi edifici non puo' superare l'altezza
degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici
che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino
i limiti di densita' fondiaria di cui all'art. 7.
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del
tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare
altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono
stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle
distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.