Art. 9.
Limiti di distanza tra i fabbricati
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le
eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive
di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: e' prescritta in tutti i
casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): e' altresi' prescritta, tra pareti finestrate di
edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del
fabbricato piu' alto; la norma si applica anche quando una sola
parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno
sviluppo superiore a ml. 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte
strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della
viabilita' a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di
insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede
stradale maggiorata di:
ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml.
15;
ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino
inferiori all'altezza del fabbricato piu' alto, le distanze stesse
sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente
all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate
nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni planovolumetriche.