IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 
 
                           Di concerto con 
 
                     IL MINISTRO PER I TRASPORTI 
 
                                e con 
 
                      il MINISTRO PER L'INTERNO 
 
  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
  Visto l'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765; 
  Ritenuto che e' necessario stabilire distanze minime  a  protezione
del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della  strada,  da
osservarsi  nella  edificazione,  fuori  del  perimetro  dei   centri
abitati; 
  Visto il voto n. 382 espresso dal Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici nella seduta del 27 febbraio 1968; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Campo di applicazione delle presenti disposizioni 
  Le disposizioni  che  seguono,  relative  alle  distanze  minime  a
protezione del nastro stradale, vanno  osservate  nella  edificazione
fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti  previsti
dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.