Art. 2. 
 
  Definizione del ciglio della strada 
  Si definisce ciglio della strada la linea di limite  della  sede  o
piattaforma  stradale  comprendente  tutte  le  sedi   viabili,   sia
veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine  od  altre  strutture
laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonche'
le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle,
e simili).