Art. 2. Definizione del ciglio della strada Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonche' le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, e simili).