Art. 3. 
 
  Distinzione delle strade 
  Le  strade,  in  rapporto   alla   loro   natura   ed   alle   loro
caratteristiche,  vengono   cosi'   distinte   agli   effetti   della
applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli: 
  A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961,
n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti  quali  autostrade
ed aste di accesso fra le autostrade e  la  rete  viaria  della  zona
(legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729,  art.
9); 
  B) Strade di grande comunicazione o  di  traffico  elevato:  strade
statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16  marzo  1956,
n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24
luglio  1961,  n.  729,   art.   14);   raccordi   autostradali   non
riconosciuti; strade a scorrimento veloce  (  in  applicazione  della
legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7); 
  C) Strade di media importanza:  strade  statali  non  comprese  tra
quelle  della  categoria  precedente;   strade   provinciali   aventi
larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;  strade  comunali
aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; 
  D) Strade di interesse locale: strade provinciali  e  comunali  non
comprese tra quelle della categoria precedente.