Art. 4. 
 
  Norme per le distanze 
  Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire  dal  ciglio
della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono cosi'  da
stabilire: 
  strade di tipo A) - m. 60,00; 
  strade di tipo B) - m. 40,00; 
  strade di tipo C) - m. 30,00; 
  strade di tipo D) - m. 20,00. 
  A tali  distanze  minime  va  aggiunta  la  larghezza  dovuta  alla
proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione
risultanti da progetti approvati.