Art. 5. 
 
  Distanze in corrispondenza di incroci 
  In corrispondenza di incroci e biforcazioni le  fasce  di  rispetto
determinate dalle distanze  minime  sopraindicate  sono  incrementate
dall'area  determinata  dal   triangolo   avente   due   lati   sugli
allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire  dal  punto  di
intersezione degli allineamenti stessi sia  eguale  al  doppio  delle
distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4),  afferenti
alle rispettive strade,  e  il  terzo  lato  costituito  dalla  retta
congiungente i due punti estremi. 
  Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle  strade
costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo  1956,  n.  371,
allegato 2).