Art. 2 
 
  Il sig. Lorenzo Chimetto e' autorizzato ad esercitare in Italia  la
professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente  competente
che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi